STATUTO - Associazione Solduno

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STATUTO

ASSOCIAZONE DI QUARTIERE SOLDUNO - PONTE BROLLA - VATTAGNE
STATUTO


Art. 1 NOME
Con la denominazione “Associazione di quartiere Solduno – Ponte Brolla - Vattagne” (in seguito Associazione) è costituita un’associazione apartitica e aconfessionale ai sensi degli artt. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero (CC).

Art. 2 SCOPO
Scopo dell’Associazione è la tutela degli interessi degli abitanti del quartiere Solduno – Ponte Brolla - Vattagne, i cui confini sono definiti dall’art. 2 del Regolamento comunale di Locarno e dal relativo Allegato 2, nei confronti delle autorità comunali cittadine, la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni di vita, la promozione e la valorizzazione del territorio, delle infrastrutture e dei servizi nel quartiere.

Art. 3 SEDE
La sede dell’Associazione si trova presso il suo Presidente.

Art. 4 MEZZI
Per il perseguimento delle sue finalità, l’Associazione dispone:
 di contributi dei soci, i quali vengono stabiliti annualmente nell’ambito dell’assemblea dei soci
 di contributi di enti pubblici e/o privati
 di altre donazioni.

Art. 5 MEMBRI
Membri dell’Associazione possono essere tutte le persone fisiche e giuridiche, residenti a Locarno sul territorio del quartiere di Solduno – Ponte Brolla – Vattagne, che aderiscono agli statuti.

Le richieste di ammissione vanno rivolte al Presidente; il Comitato direttivo delibera sull’ammissione.

Art. 6 CESSAZIONE DELL’APPARTENENZA
L’appartenenza cessa:
 nel caso di persone fisiche mediante recesso, esclusione o decesso
 nel caso di persone giuridiche mediante recesso, esclusione o scioglimento.

Art. 7 RECESSO E ESCLUSIONE
Il recesso è possibile in qualsiasi momento. La lettera di recesso deve essere inviata al presidente almeno quattro settimane prima dell’Assemblea generale ordinaria.

Un membro può essere escluso dall’associazione in qualsiasi momento senza fornire un motivo. Il Comitato direttivo delibera in merito all’esclusione; il membro può presentare ricorso all’Assemblea sociale.

Art. 8 ORGANI
Organi dell’associazione sono:
 l’Assemblea sociale
 il Comitato direttivo
 i Revisori dei conti.



Art. 9 ASSEMBLEA SOCIALE
L’assemblea sociale è l’organo supremo dell’associazione.

Essa è convocata di regola una volta all’anno dal Comitato direttivo, con preavviso di almeno due settimane, a mezzo stampa e con pubblicazione all’albo comunale con allegato l’ordine del giorno.

L’Assemblea sociale si riunisce anche su richiesta di un quinto dei soci.

All’assemblea sociale competono i seguenti compiti irrinunciabili:
a) Elezione o revoca del Comitato direttivo nonché dei Revisori dei conti
b) Elezione dei Copresidenti del Comitato direttivo
c) Elaborazione e modifica degli statuti
d) Approvazione del conto annuale e del rapporto dei Revisori dei conti
e) Deliberazione in merito al budget annuo
f) Determinazione del contributo dei soci
g) Trattamento dei ricorsi in merito a esclusioni.

In seno all’Assemblea sociale ogni membro ha egual diritto a un voto; le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti per alzata di mano.

Non si può prendere una risoluzione sopra oggetti non debitamente preannunciati, eccettoché almeno due terzi dei presenti non decida altrimenti.

Art. 10 COMITATO DIRETTIVO
Il Comitato direttivo è composto di almeno cinque membri, ma al massimo nove; egli al suo interno si organizza autonomamente e elegge un Segretario e un Cassiere.

Il Comitato direttivo resta in carica due anni.

Il Comitato direttivo rappresenta l’associazione all’esterno e gestisce le attività in corso. Egli si impegna a curare i contatti con la cittadinanza e l’autorità politica, promuovendo la discussione e la difesa degli interessi del quartiere nelle istituzioni.

Per la validità delle decisioni del Comitato direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le risoluzioni sono prese a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità il voto dei Copresidenti vale doppio.

Art. 11 REVISORI
L’assemblea sociale elegge ogni due anni due Revisori dei conti, i quali annualmente controllano la contabilità e presentano un rapporto.

Art. 12 FIRMA
L’associazione è vincolata dalla firma collettiva di un dei CoPresidenti congiuntamente a quella del segretario o del Cassiere.

Art. 13 RESPONSABILITÀ
Per i debiti dell’Associazione risponde solo il patrimonio della stessa. È esclusa la responsabilità personale dei membri.

Art. 14 MODIFICA DEGLI STATUTI
I presenti statuti possono essere modificati se i due terzi dei soci presenti all’Assemblea sociale approvano la modifica.

Art. 15 SCIOGLIMENTO
L’Associazione è costituita per un tempo indeterminato; il suo scioglimento può essere deciso con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti all’Assemblea sociale.

Con lo scioglimento dell’Associazione, il patrimonio della stessa va a un ente benefico scelto dall’Assemblea sociale su proposta del Comitato direttivo.

Art. 16 TASSA SOCIALE
Per il biennio 2015/2017 l' importo della tassa sociale è stato fissato in CHF. 20.- da versare a favore dell' associazione

Associazione di Quartiere Solduno - Ponte Brolla - Vattagne
Casella Postale 128, 6600 Solduno

Coordinate bancarie: conto 65-4671-2  -  IBAN CH 2880379000002455071  - Banca Raiffeisen di Locarno,  a favore dell’Associazione di quartiere Solduno-Ponte Brolla-Vattagne.
Per limitare le spese amministrative si fa caldo appello ai Soci affinchè provvedano al pagamento della tassa tramite bonifico bancario evitando pagamenti a mezzo Posta!

Art. 17 ENTRATA IN VIGORE
I presenti statuti sono stati accettati nell’ambito dell’Assemblea sociale ordinaria del 27 maggio 2015 e sono entrati in vigore in tale data.

I Copresidenti: Roberto Avanti & Francesco Ferriroli

La Segretaria: Emanuela Dazio
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